Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 17 febbraio quale «Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione» al fine di valorizzare la cultura della libertà nella laicità e di evidenziare il legame indissolubile che collega questi due valori, nonché di garantire i diritti della persona che pensa, che ha una coscienza e che può essere credente avendo la libertà di esprimere la propria fede.
      2. La «Giornata nazionale della libertà di pensiero, di coscienza e di religione» è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
      3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.